"Le pubbliche amministrazioni ed i
privati hanno facoltà di
sostituire, a tutti gli effetti, ai
documenti dei propri archivi, alle
scritture contabili, alla
corrispondenza ed agli altri atti
di cui per legge o regolamento e'
prescritta la conservazione, la
corrispondente riproduzione
fotografica, anche se costituita
da fotogramma negativo"
Legge n.537
23 dicembre
1993
"Gli obblighi di conservazione e di
esibizione di documenti per
finalità amministrative e
probatorie, previsti dalla
legislazione vigente, si
intendono soddisfatti anche se
realizzati mediante supporto
ottico purché le procedure
utilizzate siano conformi a
regole tecniche dettate
dall'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione"
Delibera AIPA n. 15 del 28/7/94
Regole tecniche per l'uso dei
supporti ottici
- indicazione degli standard
tecnici utilizzabili e delle
relative procedure
conformi
- tecnologia della firma
digitale ancora non
disponibile
- difficoltà a certificare la
conformità all'originale
Legge 15 marzo 1997, n. 59
Art. 15, comma 2
"Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti
stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge"
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513
Art. 5, comma 2
"Il documento informatico
munito dei requisiti previsti
dal presente regolamento ha
efficacia probatoria prevista
dall'art. 2712 del Codice
Civile e soddisfa l'obbligo
previsto dagli artt. 2214 e
seguenti del Codice Civile e
da ogni altra analoga
disposizione legislativa o
regolamentare"
Delibera AIPA n. 24 del 30/7/98
Regole tecniche per l'uso dei
supporti ottici
- integrazione fra regole tecniche e criteri attuativi
- introduzione della
tecnologia della firma
digitale
- procedure e regole di
difficile comprensione
attuativa
- onerosità degli adempimenti
previsti per esigenze di
estremo garantismo
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Art. 6, comma 1
"Le pubbliche amministrazioni ed i
privati hanno facoltà di
sostituire, a tutti gli effetti, i
documenti dei propri archivi, le
scritture contabili, la
corrispondenza e gli altri atti di
cui per legge o regolamento e'
prescritta la conservazione, con
la loro riproduzione su supporto
fotografico, su supporto ottico, o
con altro mezzo idoneo a
garantire la conformità dei
documenti agli originali"
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Art. 6, comma 2
"Gli obblighi di conservazione
ed esibizione dei documenti di
cui al comma 1 si intendono
soddisfatti, ai fini sia
amministrativi sia probatori,
anche se realizzati su
supporto ottico quando le
procedure utilizzate sono
conformi alle regole tecniche
dettate dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica
amministrazione"
Deliberazione n. 42/2001
Regole tecniche per la
conservazione dei documenti
definizioni chiare ed esplicite
semplificazione dei processi,
specie per i documenti
informatici
uso della tecnologia del
riferimento temporale e della
firma digitale
possibilità di utilizzo di
qualsiasi supporto di
memorizzazione
ampio risalto alla figura del
Responsabile della
conservazione
Deliberazione n. 11/2004
Finalità
- adeguare alle esigenze di rinnovamento
tecnologico e normativo
- consentire la firma di file di documenti
conservati, di qualunque dimensione
- rendere coerenti le definizioni con quelle
presenti nella normativa vigente
Deliberazione n. 11/2004
Punti di rilievo
suddivide i documenti in due grandi categorie:
- documenti informatici e documenti analogici
- mantiene sostanzialmente invariate le modalità di
conservazione delle due categorie di documenti
- ribadisce la distinzione tra conservazione di documento
analogico non unico e unico, limitando solo in
quest'ultimo caso il ricorso al Pubblico ufficiale / Notaio